Notaio

Prof. Avv. Pietro Zanelli

Ordinario di Diritto Civile

 

Studi e commenti

 

L’attività di ricerca e studio che ho svolto nel corso di questi ultimi anni inerisce a diversi settori di ricerca: le reti di impresa, il mercato immobiliare e la trascrizione, la certificazione energetica, le omologhe societarie e i patti di famiglia.

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Quello della trascrizione è un tema di cui già mi ero occupato diversi anni or sono e che, alla luce delle ultime modifiche legislative, necessita di una rilettura: temi, come quello più in generale della circolazione dei beni immobili e più nello specifico della trascrizione, che negli anni si sono arricchiti di nuovi casi e, conseguentemente, di nuove zone d’ombra.

La trascrizione ha conosciuto una sorta di «rivoluzione invisibile». La sua essenza intimamente pratica, che raramente sollecita la curiosità della dottrina ed il giudizio della giurisprudenza, le ha consentito di seguire dappresso, e forse più di altri istituiti, il divenire dei tempi moderni, senza dover mutare troppo la sua «pelle» giuridica. Solo quattro novelle, che hanno lasciato intatte le norme fondamentali, sono state infatti sufficienti per capovolgere principi secolari. Basti pensare che un semplice decreto ministeriale, di attuazione della novella relativa alla meccanizzazione, ha consentito l’ispezione dei registri su base immobiliare, facendo venire meno quell’impostazione a base personale che distingueva storicamente i nostri registri da quelli germanici.

E lo stesso principio di tassatività che da sempre si accompagna all’istituto della trascrizione deve oggi essere rivisto e corretto: l’art. 2645 c.c. non contiene alcun elenco, ma adotta una formulazione aperta riferendosi ad ogni altro atto o provvedimento destinato a riprodurre anche indirettamente situazioni analoghe o bisognevoli di pubblicità. Facendo leva sul tenore della disposizione, si deve ritenere che la norma de qua, la quale non esisteva nel testo iniziale del codice e fu introdotta in sede di coordinamento al momento dell’emanazione del codice stesso, comporta il superamento del principio del carattere tassativo dell’elenco degli atti da trascrivere.

Pertanto, nell’ordinamento attuale, possono essere trascritti anche atti non espressamente contemplati dalla legge, purchè producano gli stessi effetti degli atti previsti in modo esplicito: in sostanza, l’atto da trascrivere viene identificato per relationem all’effetto che è destinato a produrre (2644). Ma anche oltre questo articolo è possibile trascrivere atti che quell’effetto non producono. Il futuro della trascrizione è nei vincoli: trust, patrimoni separati (art. 2645-ter) e destinati (art. 2447-bis), e oggi anche patrimoni delle reti d’imprese.

E proprio di tutte queste problematiche tratta la relazione che ho tenuto al convegno svoltosi all’Isola d’Elba il 18 settembre 2010 su “La trascrizione immobiliare: evoluzione dei principi normativi e prassi notarile”, da cui è nata anche una monografia in corso di pubblicazione.

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L'omologa societaria, passata dalle mani dei giudici in quelle dei notai, che si accompagna alla riforma Vietti delle società del 2003/2004, non brilla per chiarezza nei suoi contenuti applicativi.

Per quanto riguarda gli atti costitutivi, il notaio dovrà redigere un atto pubblico in cui dovranno essere indicati tutti gli elementi previsti dall'art. 2328 c.c. ed il successivo art. 2330 c.c. prevede che «il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro venti giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall' articolo 2329». In questo caso, sia i requisiti contenutistici dell'art. 2328 c.c. sia l'esplicito richiamo all'art. 2329 c.c., delimitano il campo dei controlli che i notai devono effettuare in sede di omologa.

Per quanto riguarda i verbali assembleari modificativi dei patti sociali, il notaio si troverà davanti ad una lacuna normativa fonte di notevoli incertezze applicative. L'art. 2436 c.c., infatti, prevede che «il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello statuto, entro trenta giorni, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l'iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito e allega le eventuali autorizzazioni richieste», qualora invece «il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione tempestivamente agli amministratori». Il generico richiamo alla condizioni stabilite dalla legge e la mancanza di un esplicito rinvio ad una o più norme di legge, apre ai notai un mare magnum di possibili condizioni da verificare.

All'omologa notarile si accompagna, poi, il nuovo art. 138-bis 1. not., nel quale si stabilisce che il notaio che abbia richiesto l'iscrizione sia di un verbale di delibera assembleare sia di un atto costitutivo «quando risultano manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge, viola l'articolo 28, primo comma, numero 1°, ed è punito con la sospensione di cui all'articolo 138, comma 2, e con la sanzione pecuniaria da 516 euro a 15.493 euro».

Ne deriva una profonda incertezza che può determinare, soprattutto nei casi di litigiosità, un notevole rallentamento delle procedure in quanto i notai in tal caso rifiuteranno l'omologa rimandando ai Tribunali ancora competenti in seconda istanza.

Ho affrontato i possibili rimedi ed un panorama degli orientamenti notarili per l'omologa (le c.d. "massime notarili") con qualche suggerimento sugli strumenti e sulle tecniche più idonee da adottare per i casi maggiormente controversi.

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Infine, ho approfondito le problematiche inerenti ai patti di famiglia, ed alle vicende successorie della ricchezza imprenditoriale intrafamiliare.

 

Le Fondazioni di Partecipazione

 

Con il termine “fondazione di partecipazione” si vuole indicare, secondo un’espressione che si è ormai consolidata nell’uso, la sintesi di elementi propri del mondo corporativista con quelli particolari della fondazione tradizionale in un unico ente.

Secondo la letteratura specialistica la fondazione di partecipazione è un ente non lucrativo che nasce come reazione all’inadeguatezza del modello tradizionale di fondazione, della quale però riprende lo schema genetico tipico di patrimonio amministrato destinato ad uno scopo, a cui aggiunge elementi di originalità.

I tratti caratterizzanti della fondazione di partecipazione sono rappresentati:

  1. dalla pluralità di fondatori o comunque di partecipanti all’iniziativa mediante un apporto di qualsiasi natura purché utile al raggiungimento degli scopi;
  2. dal principio di partecipazione attiva alla gestione dell’ente, in altri termini l’ente è organizzato in una pluralità di organi al fine di consentire a tutti gli aderenti di poter partecipare alla fase gestionale dello stesso;
  3. dalla formazione progressiva del patrimonio, per cui la dotazione patrimoniale iniziale non è autosufficiente e definitiva, ma aperta ad incrementi per effetto di adesioni successive da parte di soggetti ulteriori rispetto ai fondatori.

Di recente si è previsto l’uso dello schema giuridico della fondazione di partecipazione con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, n. 31335 contenente le linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori.

Il Decreto impone che la denominazione di “Istituto Tecnico Superiore” con l’indicazione del settore di riferimento, venga attribuita esclusivamente alle strutture configurate secondo lo standard organizzativo della fondazione di partecipazione.

Tale scelta nasce dall’aver ritenuto la fondazione di partecipazione uno schema organizzativo in grado di favorire il raggiungimento degli obiettivi che il testo del decreto indica all’art.1, come il rendere più stabile e articolata l’offerta dei percorsi finalizzati a far conseguire una specializzazione tecnica superiore a giovani e adulti in modo da corrispondere organicamente alla richiesta di tecnici superiori, di diverso livello, ovvero rafforzare la collaborazione con il territorio, il mondo del lavoro, le sedi della ricerca scientifica e tecnologica e il sistema della formazione professionale.

Si può così affermare che la struttura giuridica dalla fondazione di partecipazione con le sue peculiarità costituisca in definitiva il miglior strumento di realizzazione di dette finalità .

Gli ITS acquistano la personalità giuridica a norma del D.P.R. 10 febbraio del 2000, mediante iscrizione nel Registro delle persone giuridiche istituito presso la prefettura della provincia nella quale ha sede. E’ necessario inoltre che la Regione attribuisca il riconoscimento della personalità giuridica a tali enti mediante l’iscrizione nell’apposito Registro regionale

Pertanto allo scopo di rendere stabile e organica l’integrazione tra soggetti formativi, enti locali, e imprese in relazione ai predetti obiettivi, gli Istituti Tecnici Superiori con la forma della fondazione di partecipazione realizzano una solida collaborazione tra Pubblico e Privato che garantisce al meglio il raggiungimento dei fini a cui sono preposti.

 

Rivista "Io ABITO"

dell' Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari

 

Rivista "Io ABITO" n. 3 del 2012:

Come funziona un'asta immobiliare

 

 

Rivista "Io ABITO" n. 1 del 2012:

Lessico Immobiliare

 

 

Rivista "Io ABITO" n. 2 del 2010:

E così arrivò la Certificazione energetica

 

 

Rivista "Io ABITO" n. 3 del 2010:

Il lessico della certificazione

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