I VANTAGGI FISCALI ED ORGANIZZATIVI
DEL CONTRATTO DI RETE
Il contratto di rete serve per l'out-sourcing per produrre insieme a costi divisi fra ciascun partecipante, per la suddivisione in fasi della propria produzione. Ma può essere visto anche come un "preliminare di società" fra più imprenditori che iniziano a conoscersi, o come un "preliminare di fusione" se si vuole intraprendere un percorso comune con minori spese di gestione.
Inoltre, negli ultimi due anni, la rete è stata oggetto di diversi provvedimenti normativi che potremmo definire "premiali", che consistevano in uno sgravio fiscale concesso a tutte le imprese (con un tetto massimo di 1 milione a impresa) aderenti ad una rete che investissero parte dei loro utili nel perseguimento del progetto comune. Un accantonamento di utili detassato per due esercizi sociali.
Il primo ciclo di agevolazioni concesse sta per volgere al termine e le associazioni di categoria si sono mosse per chiedere non solo una proroga delle agevolazioni, ma anche una maggiore incisività delle stesse. La proroga dovrebbe interessare il prossimo triennio e il Fondo messo a disposizione per le reti dovrebbe arrivare (dagli attuali 20 milioni di Euro) a ben 100 milioni di Euro con un massimale per impresa di 2 milioni di utili accantonabili e detassati.
Ma i vantaggi della rete non si fermano ai soli sgravi fiscali. Il recente Decreto Legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 2013 n. 99, ha previsto un'enorme convenienza in tema di costo del lavoro. Infatti, non occorrerà più giustificare il comando o il distacco del lavoratore, in quanto questa giustificazione è già insita nel contratto di rete stesso.
I contratti di rete, così come venutisi a configurare nel succedersi delle norme che dal 2009 ad oggi li hanno più volte modificati, e se vogliamo trasformati nella loro iniziale natura di semplici accordi contrattuali, possono essere più o meno strutturati, più o meno vincolanti per i loro aderenti a seconda delle scelte effettuate in sede istitutiva.
Le novità introdotte per i contratti di rete più strutturati non sono di poco conto. In primo luogo si prevede, in via meramente facoltativa, anche una iscrizione autonoma della Rete al Registro delle Imprese (nella sezione ordinaria) in cui la rete stessa avrà la propria sede. Restano invariate le altre forme di pubblicità previste quali annotazioni presso le singole iscrizioni di ciascun imprenditore. E questa iscrizione sarà sufficiente per ritenere adempiute le prescrizioni di cui al successivo comma 4-quater dell'art. 3 della L. 33/2009, e quindi perchè la rete sia pienamente efficace.
In secondo luogo, e qui forse la principale novità, si prevede che solo in presenza di entrambi gli elementi, organo comune e fondo patrimoniale, per tutte le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, e cioè nello svolgimento delle sue funzioni di rappresentante della rete, i terzi potranno rivalersi solo ed esclusivamente sul fondo comune. Finalmente il legislatore dà una risposta ai dubbi degli interpreti sull'imputazione dei debiti e sulla responsabilità patrimoniale degli aderenti. Il limite della responsabilità patrimoniale al fondo, tuttavia, viene riservata solo alle reti strutturate e non anche per quelle che prevedano un fondo ma non anche l'organo comune. Una limitazione
che potrà generare ulteriore confusione in punto di responsabilità ed imputazione dei debiti della rete.
Tuttavia, la l. 221/2012 specifica ulteriormente che «il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte», nel quale si prevede che «con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica».
Resta fermo che solo i contratti di rete che non optino per la soggettività giuridica potranno richiedere l'asseverazione per accedere alle agevolazioni fiscali sugli accantonamenti degli utili.
RETI DI IMPRESE
E PROFESSIONISTI:
L’ANNO X.
Alma Mater Studiorum da quest'anno “Diritto delle reti” tenuto dal Prof. Notaio Pietro Zanelli e dalla sua assistente universitaria, Avv. Silvia Princivalle.
Il 2017 passerà alle cronache come l’anno decisivo per le reti.
Apre FICO, la più grande rete agricola in Italia, un esempio assolutamente fruttuoso di come la collaborazione e la condivisione di grandi obiettivi possa creare standard qualitativi di altissimo livello aperti anche alle realtà produttive più piccole.
L’esempio di come il piccolo sia bello ma insieme sia meglio. Di come l’unione faccia davvero la forza in un mercato sempre più aperto e sempre più globale.
E il 2017 è anche l’anno in cui il legislatore ha finalmente aperto lo strumento della rete anche ai professionisti, con un intervento normativo ad hoc nel Jobs Act dei privati.
Ma non dimentichiamo neppure la sempre viva lungimiranza dell’Alma Mater Studiorum che proprio da quest’anno ha fatto partire un innovativo insegnamento di “Diritto delle reti” tenuto dal Prof. Notaio Pietro Zanelli e dalla sua assistente universitaria, Avv. Silvia Princivalle.
D’altra parte quello delle reti è un tema molto caro anche al Magnifico Rettore Francesco Ubertini che ha attivato questo nuovo insegnamento e che già lo scorso 26 maggio aveva partecipato con un intervento conclusivo dei lavori ad un prestigioso Convegno organizzato dall’Assessorato all’Innovazione del Comune di Rimini (foto).
Pubblicazioni in materia:
Reti e contratto di rete , in Le monografie di Contratto e impresa, ed. CEDAM, 2012
Le reti di impresa dal T.U.F. alla legge 296/2005 fino alle recenti leggi 33 e 99 del 2009, in Vita Notarile, 2010.
Reti d’impresa: dall’economia al diritto, dall’istituzione al contratto, in Contratto e impresa, 2010
Un aggiornamento sul contratto di rete
Commento alla L. 134/2012 Art. 45
Legge 7 agosto 2012, n. 134 (in Suppl. ordinario n. 171 alla Gazz. Uff., 11 agosto 2012, n. 187). ‒ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante misure urgenti per la crescita del Paese.
(Omissis)
Art.45
Contratto di rete
1. Al comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, le parole da: "Ai fini degli adempimenti" fino a: "la genuinità della provenienza;" sono sostituite dalle seguenti: "Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi:
1) la pubblicità di cui al comma 4-quater si intende adempiuta mediante l'iscrizione del contratto nel registro delle imprese del luogo dove ha sede la rete;
2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune;
3) entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile.
Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:
a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva, nonchè la denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi della lettera c);
b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonchè le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile;
d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;
e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonchè le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto.
L'organo comune agisce in rappresentanza della rete e, salvo che sia diversamente disposto nel contratto, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonchè all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza;"(1).
2. Al comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito in legge n. 33 del 9 aprile 2009 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica; se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l'iscrizione nel registro delle imprese la rete acquista soggettività giuridica» (2).
3. Al contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, così come sostituito dall'articolo 42, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203.
(1) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 2012, n. 134, in sede di conversione.
(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 2012, n. 134, in sede di conversione.
Il decreto legge n. 83/2012 ha subìto alcune modifiche sostanziali in sede di conversione in legge n. 134/2012, modifiche che hanno dato alcune risposte attese dagli operatori sin dalla prima versione del contratto di rete.
In primis, si è effettuata una distinzione interna fra contratti di rete per così dire "minimali" e contratti di rete più strutturati, e da questa distinzione discende una diversa disciplina di non poco conto delle reti. Fondo patrimoniale e organo comune sono gli elementi distintivi e necessari perchè si abbia un salto di qualità nella struttura del contratto.
Il primo comma della legge di conversione distingue letteralmente il contratto che «prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi», da situazioni che evidentemente ne sono prive. L'utilizzo della congiuntiva "e", in luogo di una disgiuntiva "o", sembra non lasciare dubbi sul fatto che sia il fondo patrimoniale sia l'organo comune debbano essere previsti dal contratto affinchè lo stesso sia soggetto alla più pregnante disciplina dettata dalla legge qui in commento.
Se ne dovrebbe dedurre che qualora nel contratto manchi la previsione di anche uno solo dei suddetti elementi (fondo patrimoniale ma non organo comune o, viceversa, organo comune ma non anche fondo patrimoniale), esso non sarà soggetto alla nuova disciplina, ma varranno per il medesimo le vecchie regole.
In estrema sintesi queste le novità introdotte per i contratti di rete più strutturati. In primo luogo si prevede una iscrizione autonoma della "Rete" al Registro delle Imprese in cui la rete stessa avrà la propria sede. E questa iscrizione sarà sufficiente per ritenere adempiute le prescrizioni di cui al successivo comma 4-quater dell'art. 3 della L. 33/2009, e quindi perchè la rete sia pienamente efficace.
In secondo luogo, e qui forse la principale novità, si prevede che solo in presenza di entrambi gli elementi, organo comune e fondo patrimoniale, per tutte le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, e cioè nello svolgimento delle sue funzioni di rappresentante della rete, i terzi potranno rivalersi solo ed esclusivamente sul fondo comune. Finalmente il legislatore dà una risposta ai dubbi degli interpreti sull'imputazione dei debiti e sulla responsabilità patrimoniale degli aderenti. Il limite della responsabilità patrimoniale al fondo, tuttavia, viene riservata solo alle reti strutturate e non anche per quelle che prevedano un fondo ma non anche l'organo comune. Una limitazione che potrà generare ulteriore confusione in punto di responsabilità ed imputazione dei debiti della rete.
Inoltre, si prevede che solamente per le reti strutturate saranno applicabili, in quanto compatibili, gli articoli 2614 et 2615 c.c. al fondo comune. Creando anche in questo caso una disparità poco comprensibile con i contratti di rete che prevedano solo il fondo e non
l'organo comune.
Infine, il legislatore crea un nuovo parallelismo fra reti e consorzi con attività esterna, imponendo all'organo comune l'obbligo di presentare per l'iscrizione al Registro delle Imprese una situazione patrimoniale entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, richiamando espressamente l'art. 2615-bis c.c.
L'art. 45, così come modificato dalla legge di conversione, prosegue prevedendo che il contratto di rete possa essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata "ovvero" per atto digitale ai sensi degli articoli 24 o 25 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Si modifica, sul punto, il decreto legge inserendo anche un richiamo espresso all'art. 24 del CAD.
In questo caso il legislatore usa la disgiuntiva "o" "ovvero", creando una alternativa formale. In realtà per i contratti di rete più strutturati difficilmente le parti si affideranno alla forma digitale non notarile, poichè solo in capo al notaio vige l'obbligo della raccolta per gli atti soggetti a pubblicità: una certezza per le parti, per i terzi creditori e per l'ordinamento in generale. Anche in questo caso, come per le cessioni di quote di s.r.l., l'apertura al digitale extra notarile potrebbe rilevarsi una strada ancora una volta poco battuta.
Proseguendo l'analisi del nuovo testo normativo, in sede di conversione si sono riportati exspressis verbis tutti gli elementi che "devono" essere indicati nel contratto di rete. Si segnalano solo alcune differenze marginali rispetto al precedente testo del comma 4-ter della l. 33/2009 come modificato nel corso degli ultimi anni.
Intanto alla lettera a) si prevede come obbligatoria l'indicazione della denominazione e della sede della rete, ma solo nel caso in cui nel contratto si opti anche per l'istituzione di un fondo comune. Si crea così un nuovo livello intermedio fra reti minimali e reti strutturate: le reti dotate di fondo comune, per le quali si richiede un obbligo in più rispetto alle minimali ma alle quali non è applicabile la nuova normativa di cui si è detto sopra.
Al successivo punto e) si è precisato che l'organo comune, ove previsto, agisce in rappresentanza della rete e, salvo che il contratto disponga diversamente, anche degli imprenditori individuali o societari partecipanti. L'organo comune potrà agire in non solo in nome e per conto degli aderenti alla rete, ma anche in nome e per conto della rete stessa che diventa quindi un'entità sempre più concreta.
Infine, il legislatore ha eliminato il precedente punto f), forse non ritenendo necessario che le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti dovessero essere obbligatoriamente esplicitate nel contratto, potendo ben essere previste in un regolamento interno della rete.
Sia il decreto legge n. 83/2012, che la successiva legge di conversione n. 134/2012, affrontano il tema delle modifiche del contratto di rete e della loro iscrizione al Registro delle Imprese, ma in sede di conversione si è inserita una nuova previsione che si era data ormai per superata da parte degli interpreti.
Il nuovo testo normativo prevede che nel caso in cui venga istituito un fondo comune «la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede». Ancora una volta troviamo il livello intermedio di rete, quello con solo il fondo patrimoniale comune.
Se ci troviamo davanti ad una rete strutturata (con fondo e organo comuni) l'iscrizione della rete al Registro delle Imprese sarà necessaria perchè il contratto stesso sia efficace. Se, invece, ci troviamo davanti ad una rete "intermedia" (con solo fondo) l'iscrizione della rete al Registro delle Imprese sarà solo facoltativa.
Ma qui la principale novità introdotta dalla l. 134/2012: con l'iscrizione al Registro delle Imprese la rete acquista soggettività giuridica. Un problema, quello della soggettività/personalità giuridica che si era dato ormai per superato ma che è tornato ora alla ribalta. Ed in particolare tale previsione si potrà forse ripercuotere sulle agevolazioni fiscali concesse dal nostro legislatore nelle precedenti normative di cui abbiamo ampliamente parlato nel Capitolo IV.
La legge non lo dice chiaramente, ma il tema della soggettività si riverbererà certamente a livello europeo.
Da diversi anni, in campo economico, si sente parlare di reti di imprese, e a più riprese anche in campo giuridico si è cercato di collocare le reti all’interno degli schemi codicistici e delle ultime normative speciali che hanno recepito forme contrattuali di importazione anglosassone: penso ad esempio al franchising, ma ancora prima alla subfornitura, e ai gruppi di imprese (le holding), ai consorzi, alle ATI ed ai contratti collegati.
Dal decentramento produttivo, siamo oggi passati all’accentramento che preservi l’autonomia delle imprese: sicuramente vi sarà chi sceglierà di fondersi, ma sicuramente vi sarà (e probabilmente nella maggior parte dei casi) sceglierà di unirsi strategicamente ma di non fondersi in un’unica realtà imprenditoriale conservando la loro autonomia.
E’ proprio in questa ottica nasce la nuova figura del contratto di rete con la l. 33/2009 prima e la l. 99/2009 poi, successivamente modificate dalla l. 122/2010.
Il contratto di rete è altro dai Distretti e dalle ATI, e altro dai Consorzi e dai Gruppi, altro dai contratti collegati e dai subcontratti. Occorre distinguere le reti in senso economico dalle reti in senso giuridico secondo la legge 33/2009. Quello è il mondo del decentramento produttivo, questo è il mondo dell’accentramento imprenditoriale per il perseguimento di uno specifico scopo che è quello della sfida globale. Uno sta sul piano giuridico, l’altro sul piano economico.
Dunque nasce la rete, senza personalità giuridica: non istituzione ma contratto. In sintesi dal primo progetto in cui doveva affiancarsi alla disciplina dei consorzi e dei gruppi di imprese, ora si dice a chiare lettere che la rete è un “contratto”, anche se poi si prevede che quest’ultimo venga depositato al registro delle Imprese e abbia un patrimonio.
La principale funzione del contratto di rete è quella di creare delle regole dispositive – e quindi come tali liberamente derogabili dalle parti – attraverso le quali le imprese, pur restando autonome ed indipendenti le une dalle altre, realizzano dei progetti comuni con il preciso scopo di:
a) accrescere la loro capacità innovativa e
b) accrescere la loro competitività sul mercato.
La forma prevista per il contratto di rete è quella dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata (con iscrizione nel registro delle imprese ai fini della pubblicità). C’è un controllo notarile sul contratto, ma non è una omologa come in materia societaria: non è previsto un controllo ex ante dunque, ma si prevede solo un controllo ex post fatto da organi ministeriali che verificano la congruità del programma di rete con i requisiti richiesti dalla legge.
La legge, con un perentorio “deve”, richiede che il contratto indichi:
1. la precisa individuazione delle imprese aderenti alla rete;
2. gli obiettivi strategici e le attività poste alla base della rete stessa che dimostrino il miglioramento della capacità innovativa e della competitività sul mercato;
3. la durata del contratto, le modalità di adesione di altre imprese e le ipotesi di recesso;
4. l’organizzazione dell’oggi solo eventuale organo comune incaricato di dare esecuzione al programma, i suoi poteri decisionali e di rappresentanza;
5. inoltre l’individuazione di un dettagliato “Programma di Rete” che contenga:
- L’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante;
- Le modalità di realizzazione dello scopo comune da perseguirsi;
- L’istituzione di un patrimonio, necessario per la realizzazione dello scopo comune.
Particolare interesse riveste la previsione della creazione di un patrimonio della rete, senza con ciò prevedere che la rete stessa acquisti personalità giuridica o una sorta di soggettività (come nel caso delle ATI e dei gruppi di imprese).
Il patrimonio è ora facoltativo, ma qualora le imprese aderenti optino per la creazione del fondo comune, il programma dovrà indicare la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonchè le regole di gestione del fondo medesimo. Due gli strumenti utilizzabili per la creazione del fondo:
1. o attraverso il conferimento di denaro o di beni in natura – a cui si ricollegano tutte le problematiche inerenti alla valutazione dei conferimenti di ciascun componente nonché alle modalità di gestione del fondo.
2. o attraverso il conferimento di un patrimonio destinato ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, primo comma, lett. a) c.c.: ovviamente tale facoltà sarà aperta alle sole s.pa. aderenti al contratto di rete.
Sono stati risolti dal legislatore del luglio 2009 i problemi inerenti il fondo patrimoniale comune e i rapporti con i creditori richiamando gli artt. 2614 e 2615 c.c. dettati in tema di fondo consortile.
Come tutte le nuove leggi, anche quella sulle reti di imprese presenta dei limiti, delle imperfezioni, delle lacune, dei problemi di raccordi con l’ordinamento.
Secondo la prima dottrina, la normativa qui in commento lascerebbe alcuni gravi vuoti, quali ad esempio:
- La mancanza di una disciplina dell’abuso di dipendenza economica;
- La mancanza di una disciplina dello scioglimento;
- La mancanza di norme forti sul recesso, lasciato integralmente all’autonomia decisionale delle parti;
- La mancanza di ogni qual si voglia riferimento alle reti transnazionali.
Ma il limite maggiore della nuova legge o se vogliano la sua caratteristica più rilevante, sta nel suo cuore, nel suo campo di applicazione. La legge, infatti, limita l’utilizzo del contratto di rete solo all’esercizio in comune di una o più attività «perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacita' innovativa e la propria competitivita' sul mercato».
Si tratta di reti di scopo. Causa del contratto è l’esercizio in comune di un’attività economica organizzata, ma la causa deve essere orientata, non direttamente alla produzione ed allo scambio di beni, servizi ed informazioni, ma ad uno scopo ben preciso e ulteriore rispetto alla mera produzione ordinaria e cioè alla finalità di accrescere la capacità innovativa (R&S) e la competitività delle imprese sul mercato: in poche parole vincere (o gareggiare) nella sfida globale. Il fine “comune” – potremmo dire – alle parti della rete che viene perseguito diventa un elemento essenziale della causa.
Si tratta, quindi di una interconnessione fra imprese per abbattere i costi di produzione aumentando la propria competitività sul mercato, ad esempio partecipando a tutti gli eventi fieristici attraverso un unico brand: il brand di rete appunto. Evitando così la crisi di istituzioni tanto fondamentali per la nostra (soprattutto bolognese) economia terziaria.
Si avrà così una moltiplicazione delle fiere con abbattimento dei costi e un accrescimento della visibilità e della competitività grazie all’accentramento in rete.
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